L’Italia non dispone di una banca dati di traduttori e interpreti. In questo modo la magistratura italiana può scegliere liberamente i traduttori e gli interpreti a seconda delle esigenze.
Non esistono norme – né in materia penale, né in materia civile – che indichino i criteri di scelta cui l’autorità giudiziaria deve attenersi all’atto della nomina dell’interprete o del traduttore; l’unica norma di rilievo è l’art. 144 c.p.p. che si limita a indicare chi non può – per incapacità o incompatibilità – prestare ufficio di interprete in un procedimento penale.
Invero l’art. 144 c.p.p. prevede quanto segue: “1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta”.
Sebbene l’autorità giudiziaria goda, come detto sopra, di un ampio potere discrezionale nella fase di selezione dell’interprete e del traduttore, si tratta pur sempre di una discrezionalità vincolata giusta la previsione dell’art. 67 disp. att. c.p.p. dell’art. 22 disp. att. c.p.c.
L’art. 67 disp. att. c.p.p. prevede infatti che nell’albo dei periti, istituito presso ogni tribunale penale, sia sempre previsa la categoria degli interpreti e dei traduttori, tra cui l’autorità giudiziaria è chiamata a scegliere. Laddove l’autorità giudiziaria procedente decida di nominare come interprete o traduttore una persona non iscritta negli albi, da un lato, deve sceglierla, se possibile, tra chi svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico; dall’altro, deve indicare specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
Una norma analoga è prevista per la materia civile; invero, posto che traduttori e interpreti confluiscono nell’albo dei consulenti tecnici istituito presso il tribunale civile, l’art. 22 disp. att. c.p.c. prevede espressamente che “tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta”.